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Ordinanza — n. 32662/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address plea bargain sentencing under Art. 448 CP. 2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it did not fall within the specific grounds for challenging a plea bargain sentencing under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the Court held this omission is not a valid ground for cassation in plea cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentencing is inadmissible unless it concerns the expression of the defendant's will, lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding generic complaints about omitted evaluations of acquittal conditions.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation inadmissibility Art. 448 CP 2-bis omitted acquittal evaluation de plano rejection court costs award Fine Fund payment tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272014 - 01), non occorrendo dilungarsi sulla patente genericità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Lon Chabawi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01), non occorrendo dilungarsi sulla patente genericità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHABAWI LOTFI nato il 22/12/1994 avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lon Chabawi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale», come nella specie, «si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01), non occorrendo dilungarsi sulla patente genericità dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i