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Ordinanza — n. 32661/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and generic merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zepp Cristal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing for burglary and attempted burglary, arguing violations regarding the identification of the most serious crime and sentencing logic. The court rejected these claims as generic and lacking specific legal grounds, noting that the lower court's reasoning was congruent with the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds or merely proposes a different assessment of merit without citing specific legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds merit assessment sentencing logic continuing offense court costs procedural defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 61 cod. pen.
pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 62 cod. pen.
pen.), con l'attenuante ex art. 62, n.
Art. 625 cod. pen.
di cui al capo 7.; e la difesa ha prospettato la maggiore gravità del delitto di furto in abitazione pluriaggravato (ex art. 625, comma 1, nn.
Art. 81 cod. pen.
288093 - 03) ed affidandosi a enunciati assertivi in particolare a proposito degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, Giannpà
Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, TQscan.o
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. i, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEPP CRISTAL nato a CALCINATE il 26/05/1998 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cristal Zepp ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità per i reati di furto in abitazione tentato e consumato (capi 3, 6, 7, 9 della rubrica) e, ritenuta la continuazione con altri fatti già giudicati, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato; considerato che: --il primo motivo - che denuncia la violazione di legge in ordine all'individuazione del reato più grave al fine della determinazione della pena da irrogare per i fatti in continuazione - è manifestamente infondato e generico in quanto, «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecje si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse», rimanendo l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. espressamente e logicamente limitato alla fase dell'esecuzione (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01; cfr. pure Sez U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, Giannpà, Rv. 285865 - 01); la Corte distrettuale, pur facendo riferimento alla maggior pena inflitta in concreto, ha comunque individuato il reato più grave nell'ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato (ex artt. 61, comma 1, n. 7, e 625, comma 1, n. 5, cod. pen.), con l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. di cui al capo 7.; e la difesa ha prospettato la maggiore gravità del delitto di furto in abitazione pluriaggravato (ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.) per cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e che dunque rion può dirsi più grave; e il ricorso nulla deduce di specifico rispetto alla maggiore gravità li questultimo, - il secondo motivo - che denuncia li vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena base irrogata per la violazione più grave e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - ed il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena effettuati per reati c.d. satellite sono manifestamente infondati in quanto la motivazione resa dalla Corte di merito è congrua , rispetto alle doglianze prive di specificità, sollevate con l'atto di appello, rispetto alla sentenza di primo grado (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado); e neppure il ricorso muove censure .puntuali, prospettando invece un diverso apprezzamento di merito, alla luce di quanto ritenuto nel separato procedimento per il reato già giudicato e la valutazione comparativa con il coimputato, inidoneo a fondare una censura di legittimità (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, TQscan.o, Rv. 288093 - 03) ed affidandosi a enunciati assertivi in particolare a proposito degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. i , n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare :n euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co