Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to allege legal error in penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Addonizio's appeal against the preliminary judge's sentence inadmissible. Addonizio argued for the application of substitute penalties but failed to challenge the legality of the requested penalty itself. The court ruled that appeals must specifically address legal errors regarding the penalty's application, not merely the lack of alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against a penalty application is inadmissible if it does not allege a legal error regarding the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the sentence, the legal qualification of the facts, or the legality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDONIZIO ALFREDO nato a BENEVENTO il 14/02/1965 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alfredo Addonizio ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che gli applicato ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (riconoscente la continuazione con altro rato già giudicato); considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato la violazione della legge penale, segnatamente in ragione della mancata applicazione delle pene sostitutive, non denunciando dunque l'illegalità della pena applicata su richiesta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25