Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to generic lack of motivation regarding attempted crime qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to reclassify the act as attempted theft, citing violations of Articles 56 and 624 of the Penal Code. The court rejected this as a generic and unfounded claim, noting that the crime of theft is consummated once the stolen item enters the thief's exclusive dominion, regardless of the victim's ability to recover it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624 cod. pen.; The appeal alleging a violation of law due to the failure to reclassify a theft as attempted is inadmissible if the arguments are generic and do not substantively challenge the legal characterization of the consummated act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAD] FARAH ZINE EDINE nato il 06/01/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Edine Zine Farah Tadj_ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto in concorso; considerato che l'unico motivo di impugnazione - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge penale, segnatamente degli artt. 56 e 624 cod. pen. per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie tentata - è manifestamente infondato e generico, in quanto: «il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01); i Giudici di merito hanno escluso il costante monitoraggio dell'azione furtiva e sul punto il ricorso si affida ad asserti generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2