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Ordinanza — n. 32652/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal challenge and improper fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32652/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant attempted to reconstruct facts and argue for generic mitigating circumstances without formally challenging the lower court's legal reasoning. The court rejected these arguments as they failed to meet the strict requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely offers an alternative factual reconstruction or raises new issues without formally challenging the legal reasoning of the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances factual reconstruction Article 616 c.p.p. legal reasoning challenge attenuazione della pena censure procedurali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
270316); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 136 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
270316); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABASSI SOUHAIL nato il 17/01/1985 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Souhail Abassi_ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso