Italian Court dismisses appeal on theft charges for insufficient factual argumentation and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Chavez Espinal and Curo Cueto inadmissible regarding their conviction for theft and related offenses. The court found the first ground of appeal, challenging the reasoning on liability, to be unfounded as it failed to confront the appellate court's detailed factual findings based on surveillance footage and police investigations. The second ground, alleging violations of law concerning mitigating circumstances and recidivism, was rejected for being overly assertive and generic without specific factual confrontation. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must specifically confront the factual and legal reasoning of the lower court; generic assertions or failure to address the specific evidence and assessment of facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAVEZ ESPINAL LUIS ALBERTO nato il 24/09/1974 CURO CUETO NOEMI CINDY nato il 21/11/1985 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luis Alberto Chavez Espinal e Noemi Cindy Curo Cueto ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reati di cui agli artt. 110, 61, r. 2, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen., 493-ter cod. pen. 707 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, in maniera congrua, ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato richiamando le riprese del sistema di videosorveglianza e l'esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria (in ordine agli indumenti, alla vettura e alle utenza telefoniche), finendo per prospettare un diverso apprezzamento di fatto (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo di ricorso - che assuma la violazione di legge penale, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno di speciale tenuità nonché all'aumento di pena per la recidiva - si affida a enunciati del tutto assertivi ed è pure generico quanto all'ammontare irrisorio della somma sottratta, peraltro ex se non sufficiente per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. peni (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01:
«l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto»); e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito a proposito della recidiva e alla determinazione della pena (cfr. pp. 6 s.) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorsci, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.