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Ordinanza — n. 32650/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding aggravating circumstances and sentencing in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32650/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guglielmo Barretta's appeal inadmissible, dismissing all five grounds raised against the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for specific violations of defense rights, legal errors regarding violence aggravation, and excessive sentencing, but the court found these complaints generic or lacking the required factual specificity. Consequently, the appeal was rejected, and Barretta was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specific reference to the contested judgment's reasoning or fail to demonstrate a concrete violation of law, as generic assertions do not justify the intervention of the supreme court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity aggravating circumstances excessive sentencing criminal procedure code defense rights violation court costs and fine furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che Guglielmo Barretta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che: - il primo motivo - che denunciata la violazione dell'art. 521, comma 1, cod.
Art. 516 cod. proc. pen.
e del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 516 cod.
Art. 111, comma terzo, Cost.
Art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b)
e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01), ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 516 cod. proc. pen
e del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 516 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019
Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione» (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, Di Giorgio
sentenza di primo grado) e non può dirsi «di valore economico pressoché irrisorio» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, Di Giorgio Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GUGLIELMO nato a PENNE il 15/11/1973 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Guglielmo Barretta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che: - il primo motivo - che denunciata la violazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 516 cod. proc. pen. in considerazione della riqualificazione del fatto da furto aggravato a furto in abitazione aggravato - è manifestamente infondato e generico, in quanto «l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.

a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione» (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01); e il ricorso è privo di specificità rispetto alla prospettata violazione del diritto di difesa; - il secondo motivo - che denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il terzo motivo del ricorso - che assume il travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato come autore del furto - non si confronta compiutamente con la motivazione ed è versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica del compendio probatorio posto a fondamento della decisione, evidenziando l'identità tra le impronte rinvenute nel luogo del commesso reato e quelle dell'imputato e l'impugnazione non muove una puntuale critica al riguardo; - il quarto motivo - che denuncia la violazione di legge per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è privo di specificità in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), profilo questo non oggetto di allegazione da parte del ricorrente, e comunque il pregiudizio cagionato alla vittima risulta di euro 400 (cfr. sentenza di primo grado) e non può dirsi «di valore economico pressoché irrisorio» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, Di Giorgio Rv. 280615 - 01), e anche al riguardo non vi sono puntuali censure; - il quinto motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge penale, in ordine all'eccessività della pena irrogata - si affida ad asserti generici, omettendo qualsivoglia confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato che ha richiamato i precedenti penali specifici del reo, indicando l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del