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Sentenza — n. 32648/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32648/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Bari, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di Michele Lombardi per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624- bis e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen.; capo 7. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Sentenza — n. 32648/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di appello (primo motivo); - il vizio della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, a sostegno dell'affermazione di responsabilità (secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (anche in ragione dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 114 cod. pen.; terzo motivo).

Parole chiave

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credito lombard termine calcolato a ore ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine scaduto durata dell'infrazione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI MICHELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 05/08/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Bari, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di Michele Lombardi per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624- bis e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen.; capo 7. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di appello (primo motivo); - il vizio della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, a sostegno dell'affermazione di responsabilità (secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (anche in ragione dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 114 cod. pen.; terzo motivo).

3. Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbite le rimanenti censure. Difatti, il termine di prescrizione dei reati (commessi il 30 aprile 2010 e il 4 maggio 2010), pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per 186 giorni (126 giorni dal 17 settembre 2013 al 21 gennaio 2014, in ragione del differimento per astensione; 60 giorni dal 21 gennaio 2014 al 30 settembre 2014, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato, rispettivamente, il 4 maggio 2023 e il 10 maggio 2023, prima che venisse resa la pronuncia impugnata. Ne deriva l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo provvedimento perché i reati sono estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché reato è estinto per prescrizione. Così dec