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Ordinanza — n. 32642/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing reduction in plea agreement due to inadmissible generic grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it raised generic grievances regarding the imputant's responsibility rather than admissible grounds for a plea agreement. The appellant, Vito Bosco, challenged the appellate court's decision to reduce the sentence under the plea agreement procedure, but the court found his arguments did not fit the specific exceptions allowed for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreement appeals, only grievances regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent judicial pronouncements are admissible, while generic challenges to responsibility or waived grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible grievances sentencing reduction generic challenges procedural inadmissibility spese di difesa ammende per infrazione procedurale ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che Vito Bosco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
276102 - 01); considerato che il ricorso è inammissibile poiché muove censure, peraltro generiche, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Vito Bosco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO VITO nato a GIOIA DEL COLLE il 18/02/1974 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vito Bosco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato; premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); considerato che il ricorso è inammissibile poiché muove censure, peraltro generiche, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il