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Ordinanza — n. 32640/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of procedural standing for theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Franceschini's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to dismiss certain theft charges while confirming the conviction for aggravated theft. The appellant argued a violation of criminal law regarding the condition of prosecutability, but the court found this claim manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a lack of prosecutability condition is inadmissible if the requisite civil party status or complaint exists in the record, rendering the legal objection manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prosecutability condition theft civil party status requirement manifestly unfounded appeal court costs and fine motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro
Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCHINI LUIGI nato a MESAGNE il 11/01/1979 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Franceschini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di furto contestati ai capi D), E), F), H), 3), K), L), confermandone la condanna per il delitto di furto aggravato di cui ai capi C), G), I) e rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione di legge penale, segnatamente dell'art. 624 cod. pen. per difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato poiché: - per i fatti di cui ai capi C) e I) sono presenti in atti le querele (rispettivamente sporte i giorni 18 febbraio 2015 e 11 marzo 2015); - per il fatto di cui al capo G) vi è stata costituzione di parte civile (cfr.

Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 - 01: «La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i