Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the appellant instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the appellant, Paola Ferioli, rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the review of her conviction under Article 497-bis of the Penal Code, but the court relied on recent legislative amendments requiring strict adherence to formal signing requirements. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay the associated legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against any judicial decision must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERIOLI PAOLA nato a NAPOLI il 22/07/1986 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Paola Ferioli_ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dal Tortorelli (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), non occorrendo dunque dilungarsi per evidenziarne la patente genericità rilevato, pertanto, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25