Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic assertions and lack of specific legal censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Criscuolo inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant raised generic arguments regarding the defendant's responsibility and the denial of continued offense status without providing specific legal censure or alternative factual reconstructions. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds are merely generic assertions lacking specific legal censure or alternative factual reconstructions, as required by the principle of reasoned argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO PASQUALE nato a SCAFATI il 04/02/1952 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pasquale Criscuolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di impugnazione - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale circa la responsabilità dell'imputato e il diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità: - quanto alla responsabilità del ricorrente, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - quanto alla continuazione, si affida ad asserti generici ed è manifestamente infondato poiché, con i motivi aggiunti di appello era stata dedotta la sola contiguità temporale dei fatti in discorso e l'omogeneità delle violazione snza neppure allegare la sussistenza di un programma criminoso comune ad essi e, dunque, la motivazione della sentenza impugnata contiene una disamina congrua sul punto (cfr. p. 5); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, la memoria difensiva che ha ribadito la fondatezza del ricorso per il tramite di enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis