Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Lepore's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the imposed penalty and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the first-instance judgment adequately balanced aggravating and mitigating factors under Article 133 of the Penal Code and that the appellate court correctly addressed the discrepancy between the reasoning and the verdict.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifest lack of reasoning regarding sentencing is inadmissible if the lower court has clearly exposed the elements considered preponderant in exercising its discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPORE GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 20/09/1987 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Lepore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di cui all'art. 624-bis cod. pen., considerato che l'unico motivo di ricorso - con denuncia il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato, in quanto: - in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la Corte distrettuale ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando non solo la concreta gravità del fatto ma anche i precedenti riportati dall'imputato; - in relazione alla commisurazione della pena anche alla luce della discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena, avendo riguardo - nuovamente in maniera congrua e conforme la diritto - al profitto non modesto ottenuto oltre che alla negativa personalità del ricorrente e chiarendo - a fronte di quanto dedotto dalla difesa - la ragione per cui ha attribuito prevalenza al dispositivo in mancanza di elementi certi e logici, nella motivazione, che depongano per l'erroneità del primo (cfr.
Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01), profilo questo non oggetto di specifiche censure con il ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibilk i ricorsi) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d