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Ordinanza — n. 32632/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Solofra inadmissible due to a lack of specific grounds in all three arguments. The appellant challenged the confirmation of a conviction for counterfeiting and the sentencing reduction, but the court found his complaints generic and failing to engage with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack the necessary specificity to criticize the ratio decidendi of the contested judgment or if they merely assert conclusions without engaging with the factual and legal reasoning provided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing review counterfeiting offense court costs award contraffazione di merci contravvenzione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 483 cod. pen.
i Rilevato che Gennaro Solofra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dimUu che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione agli artt.
Art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000
Art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000
art. 483 cod. pen
i Rilevato che Gennaro Solofra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dimUu che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
445 del 2000, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, per avere escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è privo della necessaria specificità poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOFRA GENNARO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/04/1993 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

i Rilevato che Gennaro Solofra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dimUu che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione agli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, per avere escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - è privo della necessaria specificità poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma ne contesta la correttezza con assunti generici inidonei a censurare la ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata (che ha indicato le ragioni per cui non ha considerato tenue il fatto dell'imputato, tenuto conto delle conseguenze prodotte dalla contraffazione); - il secondo motivo -che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è privo di specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato - la quale, in maniera congrua e conforme al diritto, ha evidenziato che l'incensuratezza di per sé non può considerarsi decisiva al riguardo e l'insussistenza di elementi positivi da trarre dal comportamento processuale dell'imputato - limitandosi a reiterare le doglianze già disattese dalla Corte territoriale, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; - il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena - è privo della necessaria specificità poiché si affida ad enunciati assertivi e nel resto prospetta un diverso apprezzamento di merito ed è, dunque, inidoneo a censura la decisione impugnata che, in parziale, accoglimento dell'appello ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'irrogazione di una pena più mite rispetto a quella inflitta dal primo Giudice; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos