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Sentenza — n. 32630/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32630/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32630/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di Maria Grazia Antonucci e Maria Antonucci per i delitto aggravati di lezioni personali e minaccia. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione il 26 giugno 2024, ossia il giorno precedente alla pronuncia di appello (primo motivo); - la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena (e segnatamente l'irrogazione di una pena illegale; secondo motivo).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32630/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione il 26 giugno 2024, ossia il giorno precedente alla pronuncia di appello (primo motivo); - la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena (e segnatamente l'irrogazione di una pena illegale; secondo motivo).

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena attenuazione della pena pene condizionali aggravamento della pena termini legali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ANTONUCCI MARIA GRAZIA nato a PIEDIMONTE MATESE il 12/09/1989 ANTONUCCI MARIA nato a PIEDIMONTE MATESE il 11/09/1979 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di Maria Grazia Antonucci e Maria Antonucci per i delitto aggravati di lezioni personali e minaccia.

2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione il 26 giugno 2024, ossia il giorno precedente alla pronuncia di appello (primo motivo); - la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena (e segnatamente l'irrogazione di una pena illegale; secondo motivo).

3. Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Difatti, il termine di prescrizione del reato (commesso il 9 ottobre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per 78 giorni (18 giorni dall'il febbraio 2019 al 1° marzo 2019, per il differimento su richiesta della difesa; 60 giorni dal 1° marzo 2019 al 13 maggio 2019, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato il 26 giugno 2024. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Restano fermi gli effetti civili, non oggetto di alcuna censura (non occorrendo dilungarsi per osservare che l'estinzione dei reati è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, fermi gli effetti civili. Così deci