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Ordinanza — n. 32628/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antimo Prencipe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Prencipe challenged a lower court's conviction for lottery fraud, arguing the judgment lacked proper reasoning and failed to consider mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and factually unsupported, noting the lower court adequately weighed the severity of the offense involving numerous lottery tickets.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if it relies on generic assertions without citing specific legal provisions or contrasting them with the facts found by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in reasoning lottery fraud mitigating circumstances court costs penal procedure generic grounds ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
254584 - 01); - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod.
Art. 133 c.p.
e alla conseguente rideterminazione della pena - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
Art. 615 c.p.
Art. 515 c.p.
Art. 81 c.p.
art. 62 -bis cod. pen
254584 - 01); - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
e alla conseguente rideterminazione della pena - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENCIPE ANTIMO nato a NAPOLI il 22/11/1983 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antimo Prencipe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitti di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter, commi 1 e 3, 515 cod. pen., con le conseguenti statuizioni civili; considerato che: - il primo motivo- che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi, ed è versato in fatto, non confrontandosi neppure con le ragioni poste a fondamento della statuizione impugnata (cfr. p. 4; cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. e alla conseguente rideterminazione della pena - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando non solo il difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento e richiamando la concreta gravità del fatto (avente ad oggetto un numero elevato di biglietti della lotteria); - il terzo motivo - che denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione di punibilità del ricorrente per particolare tenuità del fatto - è versato in fatto, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio acquisito, inidoneo in questa sede a censurare la valutazione della Corte di merito che ha indicato in maniera congrua gli elementi da cui ha tratto gravità dell'offesa (avendo l'imputato agito illecitamente in relazione a numerossimi biglietti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos