Cassation court partially allowed appeal, reducing sentence for fraud by correcting special mitigation calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the second appeal motive inadmissible because the crime's existence was already established in the final appellate judgment. The first motive was found valid as the lower court incorrectly applied the maximum reduction for special mitigation regarding the fraud's special leniency. Consequently, the court annulled the detention sentence portion and recalculated it to eight months based on the correct legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219, comma 3, I. legge fall.; Art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.: The special mitigating circumstance for special leniency in bankruptcy fraud allows a reduction of the sentence up to one-third, not the maximum third, and the Court of Cassation may directly reduce the detention sentence when the lower court misapplies this principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CROCAMO FRANCESCO nato a CERASO il 04/03/1964 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice del rinvio, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto a Francesco Crocamo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale in ordine riduzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotto la violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
3. Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato per primo, è inammissibile. È, invece, fondato - nei termini di seguito esposti - il primo motivo. 3.1. A proposito del secondo motivo è dirimente considerare che l'annullamento con rinvio ha riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio ed è, dunque, già divenuto irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, e dunque della punibilità; con conseguente irrilevanza, nel giudizio di rinvio, della modifica dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr., di recente, Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, G., Rv. 287290 - 01, a proposito del mutato regime di procedibilità con argomentazioni che valgono anche nella specie). 3.2.
Con riferimento al primo motivo la sentenza impugnata non si è uniformata al principio posto dalla sentenza rescindente, secondo cui «la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 219, comma terzo, I. fall., applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare è di speciale tenuità, prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" della stessa e non sino al massimo di un terzo» (Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, Rv. 263247 - 01). Poiché la Corte di merito ha inteso fare applicazione della massima riduzione prevista dall'art. 219, comma 3, cit., questa Corte può rideterminare la pena detentiva (cfr. art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), nei termini che seguono: pena base tre anni di reclusione, ridotta ex art. 219, comma 3, cit. a un anno; e ulteriormente ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a otto mesi.
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Co