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Ordinanza — n. 32625/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal censure and manifestly unfounded prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elena Maffei inadmissible, confirming her conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and claimed the statute of limitations had expired, but these arguments were deemed generic and unsupported by specific legal censure. The court rejected the prescription claim as manifestly unfounded given the ten-year limitation period and the suspended timeline, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks effective censure of the lower court's reasoning or is manifestly unfounded, such as when the statute of limitations is clearly not expired.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations non-punishability generic censure court costs attempted theft suspended limitation ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); rilevato che l'unico motivo di ricorso è: - inedito nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.), peraltro rimasto sospeso dal 13 aprile 2016 al 6 luglio 2016 (in ragione di un differimento su richiesta della difesa); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
254584 - 01); - è manifestamente infondato allorché assume che sarebbe spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 7 marzo 2016), pari a dieci anni (tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen.; cfr.
Artt. 157 e 161 cod. pen.
artt. 157 e 161 cod. pen.), peraltro rimasto sospeso dal 13 aprile 2016 al 6 luglio 2016 (in ragione di un differimento su richiesta della difesa); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); rilevato che l'unico motivo di ricorso è: - inedito nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.), peraltro rimasto sospeso dal 13 aprile 2016 al 6 luglio 2016 (in ragione di un differimento su richiesta della difesa); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
270316); - non contiene effettive censure di legittimità agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI ELENA nato a SIRACUSA il 19/12/1977 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Elena Maffei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. pen.); rilevato che l'unico motivo di ricorso è: - inedito nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); - non contiene effettive censure di legittimità agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - è manifestamente infondato allorché assume che sarebbe spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 7 marzo 2016), pari a dieci anni (tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen.; cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), peraltro rimasto sospeso dal 13 aprile 2016 al 6 luglio 2016 (in ragione di un differimento su richiesta della difesa); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis