Cassation court dismisses appeals for aggravated theft as inadmissible due to lack of legal grounds and failure to cite specific errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Vittorio and Danny Minolfi inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations regarding the offensiveness of the act and the application of non-prosecution clauses. The court rejected these claims because the first argument lacked specific legal censure while the second failed to address the appellate court's reasoning on the timing of possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal censure; generic assertions or failure to address the lower court's reasoning render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINOLFI VITTORIO nato a PIAZZA ARMERINA il 23/07/1980 MINOLFI DANNY nato a PIAZZA ARMERINA il 17/10/1987 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Danny Minolfi e Vittorio Minolfi ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen.); considerato che: - il primo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si denuncia la violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. circa l'offensività del fatto - si affida a enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - il secondo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si lamenta la violazione degli artt. 131- bis e 56 cod. pen. - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), che ha indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui si è ritenuto che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, vi era già stato l'impossessamento dell'oggetto materiale del reato (cfr. p.
6) e, dunque, esso era consumato, con la conseguenza che - ricorrendo le due aggravanti del delitto di furto - la pena edittale minima non consente di fare applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cit.; tale iter non può qui essere utilimente censurato per il tramite delle allegazioni in fatto contenute nei ricorsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci