Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32623/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic charges regarding fact qualification under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Emiljan Korreshi inadmissible de plano. The appellant challenged a second-instance sentence that had mitigated the penalty under a settlement agreement, arguing generic defects in fact qualification. The court ruled that such generic complaints regarding the characterization of the crime do not constitute valid grounds for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals based on generic charges regarding the qualification of facts are inadmissible de plano, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano generic charges fact qualification second instance settlement procedural costs ammende per infrazione procedurale spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
276102 - 01); considerato che il ricorso è inammissibile poiché muove censure, peraltro generiche, in ordine alla qualificazione del fatto; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che Emiljan Korreshi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.
Art. 110, 624-bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Emiljan Korreshi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORRESHI EMILJAN nato 11 04/10/1994 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emiljan Korreshi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); considerato che il ricorso è inammissibile poiché muove censure, peraltro generiche, in ordine alla qualificazione del fatto; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., ia condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/0