Italian appeal dismissed for lack of specificity regarding substitute penalty and habitual theft exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Di Pasquale inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant challenged the confirmation of her responsibility for aggravated theft, claiming a missing substitute penalty and citing habitual theft as a ground for non-punishment. The court rejected these claims because the appeal failed to provide concrete legal grounds for the substitute penalty or a specific critique of the habitual theft assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the discretionary power exercised or the statutory conditions for non-punishment, requiring more than a mere reference to the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE CONCETTA nato a NISCEMI il 04/12/1941 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Concetta Di Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto; considerato che: - il primo motivo- che censura la mancanza di irrogazione di una pena sostitutiva - è privo di specificità poiché si limita a dedurre che né il primo Giudice né la Corte di merito avrebbero esposto le ragioni poste a fondamento del mancato esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, ma non allega in alcun modo la sussistenza dei presupposti di legge per l'irrogazione di una pena sostitutiva (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), rispetto alla quale non è sufficiente il mero riferimento alla pena irrogata, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; - il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis c.p. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato segnatamente in ordine alla specifica gravità del fatto, il che esime dal dilungarsi per osservare che dal certificato penale constano più condanne per furto dell'imputata dimostrative dell'abitualità che osta all'applicazione della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso