Court dismisses request for process remittal due to prosecutor's withdrawal and finds no procedural costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for remittal of the proceedings inadmissible because the special prosecutor had formally renounced the appeal. Lucio Varriale sought to transfer the case regarding theft and fraud charges from the Naples Tribunal, but the opposing party's withdrawal rendered the motion unnecessary. Consequently, the court ruled against ordering Varriale to pay procedural expenses or fines, citing the specific nature of remittal requests and the lack of fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.: A declaration of inadmissibility for a remittal request does not trigger an order for the applicant to pay procedural expenses or fines when no fault is established.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: VARRIALE LUCIO nato a NAPOLI il 05/09/1947 avverso il provvedimento del 31/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Lucio Varriale ha presentato istanza di rinnessione del processo ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen., pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Napoli (n. 7088/2023 R.G.), per i reati di cui agli artt. 639, comma 2 cod. pen. (capo A) e 595, commi 1 e 3, cod. pen. (capo B); considerato che: - è pervenuta rituale dichiarato di rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale del Varriale; - e, dunque, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile; ritenuto che: - non deve disporsi la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento (cfr.
Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024,C., Rv. 287141 - 01: «in tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale»; nel medesimo senso, cfr. l'informazione provvisoria n. 11/2025 relativa alla decisione resa dalle Sezioni Unite all'udienza dl 10 luglio 2025 nel proc. n, 34370/2024 R.G.); - né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), non constando elementi per attribuirgli profili di colpa (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000); P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione. Così deciso il 2