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Ordinanza — n. 32620/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argumentation is inconsistent and manifestly unfounded regarding procedural motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elmahmoudi Outhman inadmissible due to inconsistent and unfounded arguments. The appellant attempted to shift from a discussion on sanctions to a lack of motivation for non-punishment, a topic never raised in lower courts, before complaining about the absence of motivation for applying Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled the appeal generic and manifestly unfounded, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the arguments are inconsistent, incoherent, and manifestly unfounded, rendering the act generic and lacking a specific legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal inconsistent argumentation manifestly unfounded generic act procedural costs Cassazione c.p.p. condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMAHMOUDI OUTHMAN nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Outhman Elmahmoudi; rilevatane inconsistenza ed incoerenza argomentativa (in poche righe, si passa dal trattamento sanzionatorio alla carenza motivazionale sulle cause di non punibilità -tema mai evocato né in primo, né in secondo grado -, per poi lamentare la carente motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) tale da qualificarlo come atto generico, manifestamente infondato e non consentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consi liere Estensore Il Presidente