Italian Court dismisses generic appeal as lacking concrete argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Nugnes inadmissible due to its generic nature and lack of substantive arguments. Nugnes failed to provide a concrete comparison with the lower court's reasoning or contest the specific considerations in the appealed order. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs, a fine, and the civil party's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and substantively devoid of real argumentative grounds, failing to offer any evaluative point or concretely contest the specific considerations of the impugned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUGNES DOMENICO nato a NAPOLI il 22/07/1992 avverso l'ordinanza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Nugnes e la memoria inviata dalla parte civile, a confutazione delle tesi difensive ivi propugnate; considerato che il ricorso è generico e sostanzialmente privo di reali 'appigli argomentativi, in quanto, per le modalità con cui è formulato, senza confronto concreto con la motivazione, non fornisce alcuno spunto valutativo, né contesta le puntuali considerazioni del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unipol Ass. s.p.a. che liquida in complessivi euro 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Con igliere Estensore Il Presidente