Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32619/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal as lacking concrete argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Nugnes inadmissible due to its generic nature and lack of substantive arguments. Nugnes failed to provide a concrete comparison with the lower court's reasoning or contest the specific considerations in the appealed order. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs, a fine, and the civil party's legal fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and substantively devoid of real argumentative grounds, failing to offer any evaluative point or concretely contest the specific considerations of the impugned decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility lack of concrete argumentation procedural dismissal Italy failure to contest reasoning court costs and fines inchiesta per falsità atti falsificazione di valori di bollo ufficiali reati di corruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUGNES DOMENICO nato a NAPOLI il 22/07/1992 avverso l'ordinanza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Nugnes e la memoria inviata dalla parte civile, a confutazione delle tesi difensive ivi propugnate; considerato che il ricorso è generico e sostanzialmente privo di reali 'appigli argomentativi, in quanto, per le modalità con cui è formulato, senza confronto concreto con la motivazione, non fornisce alcuno spunto valutativo, né contesta le puntuali considerazioni del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unipol Ass. s.p.a. che liquida in complessivi euro 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Con igliere Estensore Il Presidente