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Ordinanza — n. 32618/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specificity under Art. 581 c.p.p. and Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were found to be generic and lacking the specific factual and legal detail required by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal because the submissions failed to address the specific facts of the case or provide a distinct legal argument.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lacking the specific detail required by law, and do not address the specific facts or legal issues of the contested judgment.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure specificity requirement appeal procedural costs award cassation rejection infrazione alle norme della circolazione velocità eccessiva guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Vincenzo Sanzaro; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZARO VINCENZO nato a SIRACUSA il 04/03/1992 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Sanzaro; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p., tanto da rappresentare, per le modalità redazionali, un caso esemplare di ricorso utilizzabile per una pluralità indeterminata di ipotesi, in appello come in cassazione, come dimostrato dal costante riferimento alla sentenza di primo grado (cfr., ad esempio a pg.12), dalla circostanza che a pg. 7 (ultimo paragrafo) si parli di un caso differente da quello oggetto del presente giudizio (con una pluralità di imputati del reato di truffa e citando un passaggio della motivazione che non si rinviene nel testo della sentenza impugnata), che i motivi siano numerati senza logica sequenziale e che le argomentazioni si susseguano in maniera confusa e ripetitiva; osservato che il ricorso non si confronta con i temi della responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio (la "doppia conforme" ha fornito una chiara ricostruzione del fatto, identificando puntualmente tanto l'elemento oggettivo - pg. 3 e 4 - quanto quello soggettivo - pg. 5); preso atto, infine che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio e quello relativo alla confisca sono totalmente generici ed (il secondo, almeno) privo persino di un contenuto giuridico apprezzabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dect o il 3 giugno 2025 Il Consi liere Es nsore Il Presidente FrarJcsco Fl - L