Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32617/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to conceptual errors and lack of specific grounds regarding evidence evaluation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Bilardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bilardi argued for violations of procedural law and evidence evaluation standards, but the court found his grounds conceptually flawed and an attempt to retry the case's merits. The court ruled that such arguments must be resolved through proper motivation rather than alternative readings of evidence, leading to the dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Violations of evidence evaluation parameters are admissible only when they result in missing, contradictory, or manifestly illogical reasoning; generic complaints regarding sentencing without specific comparison to the lower court's motivation are inadmissible as they constitute an impermissible third instance on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal evidence evaluation procedural violation third instance merits sentencing motivation Cassation powers conceptual error censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Bilardi; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge penale e processuale, sono innanzitutto, concettualmente errati, essendo inammissibili i motivi con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
9, ha indicato l'esercizio della minaccia con la pistola quale fattore tale da elevare la gravità della condotta oltre la soglia della speciale tenuità del danno (art. 62, n.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Bilardi; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge penale e processuale, sono innanzitutto, concettualmente errati, essendo inammissibili i motivi con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDI FRANCESCO nato a CALANNA il 07/03/1962 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Bilardi; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge penale e processuale, sono innanzitutto, concettualmente errati, essendo inammissibili i motivi con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04): la violazione dei parametri di valutazione della prova sono deducibili solo nella misura in cui si risolvano in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; considerato che i motivi, per come formulati, non sono consentiti, poiché pretendono di riproporre in questa sede un terzo grado di giudizio del merito, pur a fronte di una motivazione congrua ed adeguata sulla responsabilità, proponendo letture alternative del materiale probatorio, compito che non può essere richiesto ad una Corte di legittimità, pena la violazione delle regole ordinamentali che ne definiscono i poteri; ritenuto infine che l'unico motivo sul trattamento sanzionatorio sia del tutto generico, poiché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza che, tra pg. 8 e pg. 9, ha indicato l'esercizio della minaccia con la pistola quale fattore tale da elevare la gravità della condotta oltre la soglia della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4, cod. pen.); su tale aspetto, il motivo è silente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3