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Ordinanza — n. 32616/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses late criminal appeal for generic grounds violating devolution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32616/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Ravaneschi's appeal inadmissible due to procedural delays and insufficient specificity. The appellant argued for lack of reasoning and punitive treatment, but the court found these grounds either outside the devolution chain or merely repetitive of lower court submissions. Consequently, the appeal was rejected, and Ravaneschi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 581 lett. c) in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: Appeals must be timely and specific; generic complaints or those outside the devolution chain are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility devolution chain violation generic grounds rejection late submission penalty Italian procedural law motivi di cassazione rinuncia alla motivazione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 581 lett. c) c.p.p.
pen.) per violazione della catena devolutiva; considerato che i residui motivi di ricorso (1, 2, 3, 4 e 5) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità richiesta dall'art. 581 lett.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
c) in relazione all'art. 591 lett.
Art. 114 cod. pen.
art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVANESCHI GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/12/1969 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Ravaneschi e ritenuta tardiva la memoria inviata in limine; sottolineato innanzi tutto che i motivi 6 e 7 di ricorso, relativi rispettivamente alla mancanza di motivazione ed al trattamento sanzionatorio, attengono a profili non trattati in secondo grado e quindi non consentiti in questa sede (cfr. art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) per violazione della catena devolutiva; considerato che i residui motivi di ricorso (1, 2, 3, 4 e 5) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità richiesta dall'art. 581 lett.

c) in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, e quindi non offrendo una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; deve concludersi pertanto che si tratti di motivi ripetitivi e non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione sui relativi punti; rilevato, infatti, che a pg. 6 e 7 della sentenza vengono smentite, in quanto non verosimili, le ricostruzioni alternative dirette a escludere la responsabilità del Ravaneschi, a trasformare il concorso in favoreggiamento, o anche solo a svalutare il ruolo dell'imputato nella prospettiva del conseguimento della circostanza attenuante dell'art. 114 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec