Cassation court dismisses appeal regarding denial of general mitigating circumstances due to lack of argument comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for general mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already evaluated partial liability admissions and specific prior offenses while noting the appellant's history of absconding and violating residence bans. The Court ruled that the appeal failed because it did not properly compare its arguments with the Court of Appeal's reasoning, thereby justifying the discretionary denial of leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 63 c.p.p.: An appeal against a judgment denying general mitigating circumstances is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific violation of law by contrasting their arguments with the lower court's reasoning regarding partial liability and prior criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3armouni Abdellah nato in MAROCCO il 01/01/1994 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Perugia. Ritenuto che, nel dedurre violazione di legge circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non si confronta con la argomentazione dedotta dalla Corte di appello, poiché nella sentenza impugnata la Corte ha valutato che le ammissioni di responsabilità sono state solo parziali, mentre le circostanze relative alle condizioni di vita sono state soltanto addotte, e, per altro verso, che l'imputato presenta precedenti penali anche specifici, è rimasto inizialmente latitante e poi ha violato divieto di dimora applicatogli, rendendosi nuovamente latitante; ritenuto, pertanto, che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'