Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding mental capacity at the time of the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Milonia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the lower court's finding on Milonia's capacity to understand and will at the time of the alleged offense under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this argument, noting that the first instance judgment was logically sound and based on established facts, leaving no room for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if it fails to specify the particular grounds of the judgment that are erroneous or insufficiently motivated, particularly regarding the assessment of the defendant's mental capacity at the time of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONIA ANTONIO nato a CASTELLUCCIO DEI SAURI il 01/10/1978 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / R.G. 14260/25 MILONIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.) ed esaminato il motivo di ricorso; Considerato, in particolare che l'unico motivo di ricorso replica profili di censura, riguardanti la capacità di intendere e volere del ricorrente alla data delle condotte a giudizio, puntualmente disattesi dalla Corte del merito con argomentare coerente alle emergenze acquisite ed estraneo a vizi logici del ritenere così da rendere il relativo giudizio di merito immune a censure utiolmente prospettabili in questa sede (v. in particolare pag. 7 e 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2