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Ordinanza — n. 32473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding recidivism criteria and premature devolution issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Capogna Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that two grounds involved matters devolved for the first time in a legitimacy proceeding, while the third ground regarding recidivism lacked specificity by failing to contrast with the lower court's adopted criteria. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and timely; grounds involving first-time devolution or lacking precise comparison with lower court criteria render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility recidivism criteria specificity first time devolution procedural costs award Cassation rejection motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
14126-2025 CAPOGNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
14126-2025 CAPOGNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA GIANLUCA (CUI 006D007) nato a ROMA il 01/01/1975 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; '---- / R.G. 14126-2025 CAPOGNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso riguardano temi di giudizio devoluti per la prima volta in sede di legittimità mentre il terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito syl tema (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07