Cassation court dismisses appeal for generic sentencing arguments inadmissible in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected this because such arguments were already raised in the appeal stage as inadmissible and were not relevant to the final review, which focuses on legal errors rather than factual re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The Court of Cassation cannot entertain appeals based on generic sentencing arguments previously deemed inadmissible in the appellate stage, as final review proceedings are limited to legal errors and do not permit re-examination of factual assessments already implicitly rejected.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMARCHI SALVATORE nato a MESSINA il 17/07/1972 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 R.G. 14099-2025 TRIMARCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed inerente al mancato riconoscimento delle generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto fa leva su una censura prospettata in appello in termini di marcata inammissibilità perché generica e manifestamente inconferente ( in quanto legata a situazioni in fatto estranee alla contestazione mossa) si che la relativa valutazione pregiudiziale, effettuabile in questa sede dalla Corte ora per allora, rende indifferente l'assenza di argomentare esplicito sul punto da parte della Corte del merito, la quale ha peraltro implicitamente rigettato il rilievo alla luce del complessivo portato della relativa motivazione (avuto riguardo alle valutazioni rese valorizzando l'equità della pena calcolata tenuto conto sia della pericolosità dell'autore del fatto che il corretto bilanciamento tra la prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla ritenuta recidiva specifica e reiterata (vedi pag. 2 sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso