Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant's claims regarding defamation and the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code were deemed legally sound and factually consistent with the established record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA PAOLO nato a OZIERI il 16/04/1965 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pinna Paolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai costituti, oggettivi e soggettivo, propri della calunnia reale contestata all'imputato, sia in ordine alla ritenuta non applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, il tuto argomentato in termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.