Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to extraneous factual arguments and lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding a contested tax evasion and a violation of Article 336 of the Penal Code, while also arguing against the applicability of Article 393 bis. The court rejected these claims as they introduced extraneous factual themes and relied on arguments already refuted by the evidence-based reconstruction in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; In a legality proceeding, appeals must be limited to legal issues; arguments introducing extraneous facts or refuting the linear evidentiary reconstruction render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA ROBERTO nato a ALGHERO il 19/01/1991 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Vacca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla contestata evasione, si denunzia l'asserita manifesta illogicità del motivare introducendo temi in fatto estranei al giudizio di legittimità nonché vizi dell'argomentare smentiti dalla lineare e puntuale ricostruzione della vicenda offerta alla luce delle acquisizioni probatorie dalla sentenza gravata, che non merita censure neppure con riguardo alla condanna per la contestata violazione dell'art. 336 cp, puntualmente raccordata anche alla ritenuta insussistenza dei profili legittimanti l'art. 393 bis cp con argomentazioni talmente radicali e corrette che tolgono ogni spazio di possibile applicazione alla citata disposizione, anche sul versante della mera putatività; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.