Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p. regarding a plea bargain ratification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure without a hearing. The appellant challenged a first-instance judgment ratifying a plea bargain, arguing the trial judge failed to evaluate specific conditions for acquittal under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances do not fall within the limited grounds for cassation defined in Art. 448, paragraph 2-bis, of the same code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second paragraph, Code of Criminal Procedure: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUEO ALESSIO nato a BARI il 22/12/2000 avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Squeo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto aavvero sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, si che trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»), tra i quali, all'evidenza no rientrano le censure addotte a sostegno dell'impugnazione, riguardanti l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.,segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.