Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32458/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed the appeal violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32458/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lopez Emiliano inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant directly submitted the appeal to the Supreme Court, which violated Article 613, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that a valid relationship for appeal could not be established from the outset, leading to the dismissal of the request and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal directly filed by the accused to the Court of Cassazione is inadmissible de plano because it violates the mandatory requirement to first exhaust the appellate jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
direct appeal to Cassation violation of procedural code inadmissible de plano exhaustion of remedies court costs and fine condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
13616/2025 LOPEZ OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ EMILIANO nato a ROMA il 30/10/1985 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RGN. 13616/2025 LOPEZ OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2025 Il Consigliere estensore IlfPrdsidente