Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds and factual reconstruction errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by four defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged a lower court's judgment regarding a resistance charge and a non-punishability defense, arguing for alternative factual reconstructions. The court rejected these arguments because they relied on facts not supported by the trial record and repeated issues already properly addressed by the first instance judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be based on admissible grounds; arguments requiring a reconstruction of facts contrary to the established record or repeating issues already decided are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANI JASAR nato il 28/11/1987 JASAROVSKI ESAD nato il 12/04/1973 KAMBEROV DALIP nato il 15/04/1971 GANI EMIN nato il 08/02/1991 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Jasar Gani, Esad Jasarovskí Dalip Kamberovi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo ai costituti oggettivi della resistenza ex art 337 cp ascritta ai ricorrenti e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, si lega ad una ricostruzione della vicenda in fatto alternativa a quella rappresentata, senza vizi logici o travisamenti del dato acquisito, dai giudici del merito, replicando, peraltro, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, la doglianza proposta è manifestamente infondata perché anche sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.