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Ordinanza — n. 32452/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32452/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRIKI KARIM nato a NOLA il 07/04/2001 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; n. 13504/25 CHRIKI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32452/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 13504/25 CHRIKI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata è manifestamente infondato.

Parole chiave

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prevenzione generale e speciale reiterazione di reati penali spesa periodica recupero dei costi restituzione speciale attenuazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRIKI KARIM nato a NOLA il 07/04/2001 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; n. 13504/25 CHRIKI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello, infatti, individua puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata (v. pag. 3), con un ragionamento che è esente da censure alla luce del divieto di prevalenza di cui al combinato disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il