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Ordinanza — n. 32450/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding passenger status and recidiva evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Henig's appeal inadmissible, rejecting arguments that he was merely a passenger rather than a driver. Although the lower court noted Henig was a passenger, it ruled this fact did not affect the conviction for resistance or the recidiva assessment. Consequently, the appeal was dismissed, and Henig was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 521 cpp: An appeal challenging a conviction for resistance based on the defendant's status as a passenger is inadmissible if the lower court's finding of presence on the vehicle is uncontested and does not alter the legal characterization of the conduct or the recidiva evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Resistance Charge Recidiva Assessment Passenger Status Appeal Inadmissibility Joint Criminal Conduct Corte di Cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 521 cpp
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HENIG GIOVANNI nato a GENOVA il 01/08/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13468/25 - HENIG Giovanni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la denunziata violazione dell'ad 521 cpp, oltre che manifestamente inconferente, si lega ad un aspetto in fatto (la circostanza che il ricorrente fosse alla guida dell'auto con la quale sono state realizzate le manovre pericolose apprezzate a sostegno della incontestata configurabilità della resistenza ascritta all'imputato quando in realtà era solo un passeggero) che a ben vedere non risulta erroneamente attestata dalla sentenza impugnata (il cui portato complessivo, piuttosto, in più occasioni descrive il ricorrente come soggetto che "viaggiava a bordo" della detta autovettura rndendo evanescente l'incertezza letterale rassegnata dal ricorso) e che in ogni caso non inficia il giudizio reso in relazione alla ritenuta recidiva (unico tema devoluto dal ricorso, in linea con il tenore dell'appello), essendo incontroversa la presenza del ricorrente sulla detta autovettura e dunque la stessa addebitabilità anche a Henig della citata condotta, seppur materialmente tenuta dal concorrente separatamente giudicato; ritenuto per altro verso esposta con puntuale logicità e senza incorrere in erroneità interpretative la valutazione resa sulla rediva dal giudice del merito, tutta volta a disattendere le medesime ragioni di critica oggi ribadite dal ricorso all'esito di un giudizio di merito che, così argomentato, si sottrae a censure prospettabili in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d