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Ordinanza — n. 32449/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of mitigation under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by De Mitteri Veronika inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency under Article 62-bis of the Penal Code based on her state of abstinence, but the Court of Appeal had already thoroughly evaluated this and other grounds for reduced punishment. The Court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court's reasoning adequately addressed the appellant's claims, rendering the grievance inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal challenging the excessiveness of a sentence is inadmissible if the Court of Appeal has already provided adequate and logical reasoning regarding the application of mitigating circumstances and the assessment of the defendant's state of abstinence.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Excessive Sentence Claim Mitigating Circumstances State of Abstinence Article 62-bis Penal Code Court of Cassazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI VERONIKA CUI 03R9U4T nato a LIVORNO il 20/03/1983 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t N. 13457/25 DE MITRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata fornisce adeguata risposta al motivo formulato in sede d'appello, con il quale veniva richiesta la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., profilo puntualmente vagliato dalla Corte d'appello, e la riduzione della pena in ragione del presunto stato di astinenza della ricorrente, profilo altrettanto valutato e ritenuto irrilevante dal giudice di merito con motivazione logica e coerente;

Ritenuto che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva già puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della determinazione della pena e che il motivo d'appello sul punto non si confrontava con tale motivazione, così da rendere dubbia la stessa ammissibilità del gravame di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso