Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific grounds against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Dilernia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Dilernia challenged the second instance judgment convicting him for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing against the sentence's congruity and the recognition of recidivism. The court rejected these claims as generic and unfounded because they failed to engage with the specific reasoning of the appellate court, which was deemed free from correctable defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as they do not confront the reasoning of the court of first instance or the appellate court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 13442/24 DILERNIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono generici e manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito, che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità dal momento che, senza incorrere in erronee interpretazioni normativa, risultano puntualmente esposti i criteri adottati ai fini della valutazione di congruità della pena inflitta in primo grado anche con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva (cfr. sent. appello, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/