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Ordinanza — n. 32447/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to challenge specific appellate reasoning on sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Cucchiarale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing for Article 337 of the Penal Code and the application of recidivism, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and non-specific, noting the appellate court correctly identified the appellant's concrete danger based on his recent criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal must be specific and confront the reasoning of the court of first instance; generic censure without specific arguments regarding the facts or legal reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal recidivism application mitigating circumstances concrete danger assessment Article 337 penal code court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARALE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 08/11/1996 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; n. 13421/25 CUCCHIARALE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che generico e riproduttivo di censure già esaminate dalla Corte di appello, non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, che non ha rinvenuto elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (v. pag. 2);

Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata, è anch'esso generico e aspecifico, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta. La Corte d'Appello, infatti, individua puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare l'applicazione della recidiva contestata, ricavando dai numerosi e recenti precedenti penali un giudizio di ragguardevole pericolosità in concreto dell'imputato (v. pag. 1);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis