Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed reasons and lack of specific grounds for excessive penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the excessive sentence, but the court rejected these arguments. The court ruled that the appeal was inadmissible because the first ground relied on a withdrawn argument from the appellate trial, while the second ground was deemed generic and unsupported by specific facts regarding the statutory aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 393 bis, 99, 616 c.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the grounds raised in the cassation stage are not permitted by law, such as re-introducing withdrawn arguments or presenting generic complaints without specific factual support required by the statutory provisions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINO RUGGIERO nato a BARLETTA il 25/11/1974 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruggiero Vino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, che mette in discussione la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 337 cp allo stesso ascritto facendo anche leva sulla ritenuta configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cp, non tiene conto della rinunzia ai motivi sul tema prospettata nel corso del giudizio di appello mentre il secondo, con il quale si denunzia l'eccessività della pena, oltre che generico, e manifestamente infondato nella parte in cui risulta dotato di una minima specificità ( la rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva, nel caso impedita dal tenore della aggravante, riconosciuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.