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Ordinanza — n. 32445/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific legal or factual grounds for criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Nicola Pepe inadmissible due to its generic nature. Pepe argued against a lower court conviction for crimes under specific articles, but his grounds were merely assertive without citing legal reasons or factual data. The court rejected the appeal because the criticism lacked any critical comparison with the appealed decision's outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive, generic, and lack specific legal or factual reasons with a critical comparison to the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation assertive criticism Corte di Cassazione abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 13403/25 PEPE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura in termini meramente assertivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda, oltre che aspecifico, perché privo di qualsivoglia cpnfronto critico con il portato della decisione gravata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/