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Ordinanza — n. 32444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threatening a public official to prevent official record-keeping.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the threat was merely generic intimidation rather than a specific crime and sought generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower courts already thoroughly addressed the specific intent to hinder the official's duty and that the assessment of mitigating factors was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the constitution of the crime and the denial of mitigating circumstances is legally sound and not susceptible to review in the cassation phase.

Parole chiave

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threatening public official inadmissible appeal generic intimidation mitigating circumstances cassation review limits minaccia contro le autorità minaccia non comprovata pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA NAZARIO nato a SAN SEVERO il 09/01/1972 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 13371/2íBocoux OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato dal momento che la condotta sarebbe consistita in un atteggiamento genericamente minaccioso, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dai giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto integrato il reato dal momento che risulta accertato come la minaccia proferita dal ricorrente fosse finalizzata ad impedire al pubblico ufficiale di redigere il verbale (cfr. sent. appello pag. 1 e sent. primo grado, pagine 3 e 6);

Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte di appello risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, esponendo puntualmente i criteri adottati al fine di escludere il beneficio (cfr. sent. appello, pag.

2) dando conto di una valutazione di merito che così resa non è sindacabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis