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Ordinanza — n. 32443/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on insult charges, ruling mere possibility of hearing offensive words suffices for crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of crime elements and omitted mitigating circumstances. The court held that the physical presence of third parties allowed the mere possibility of hearing offensive expressions to satisfy the requirements of the insult offense under Article 341-bis of the Penal Code. Consequently, the lower court's findings on recidivism and the specific conditions of the act were upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.: The mere possibility of hearing offensive expressions in the presence of third parties suffices to constitute the crime of insult, while generic appeals regarding omitted mitigating circumstances are inadmissible if the lower court provided specific reasoning on recidivism and danger.

Parole chiave

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insult crime elements possibility of hearing third party presence recidivism exclusion appeal inadmissibility Article 341-bis Article 62-bis reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
13364/25 PUPINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
13364/25 PUPINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all'art.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024 (dep. 2025), Rv. 287506 - 01, Bertuccioli
Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024 (dep. 2025), Rv. 287506 - 01, Bertuccioli).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPINO CLAUDIO nato a BRINDISI il 24/06/1966 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; \ 7 r N. 13364/25 PUPINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

Ed invero, a fronte della presenza fisica di soggetti terzi rispetto all'imputato e al pubblico ufficiale, è sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità di udire le espressioni offensive da parte di tali soggetti terzi (cfr. Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024 (dep. 2025), Rv. 287506 - 01, Bertuccioli). Nel caso di specie, le espressioni sono state proferite alla presenza di altri detenuti, che, alla luce delle risultanze probatorie (cfr. sent. appello pag. 2; sent. primo grado pagine 3-4) si trovavano a distanza ravvicinata dal ricorrente, dimodoché risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato;

Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei criteri adottati al fine di ritenere sussistente la recidiva - in ragione dell'accresciuta pericolosità del ricorrente, alla luce delle modalità del fatto - e di escludere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabíli;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co