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Ordinanza — n. 32441/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to exhaustive sentencing justification under criminal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Di Bitonto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 337 of the Criminal Code, arguing against the sentence's proportionality. The court rejected this claim because the lower court's reasoning regarding the crime's gravity and the defendant's prior record was exhaustive and free from any correctable defects under Article 133 of the Criminal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged sentence is based on exhaustive reasoning regarding the gravity of the offense and the defendant's record, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal proportionality of sentence Article 133 Criminal Code Article 337 Criminal Code Cassa delle ammende procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 337 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BITONTO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/10/1967 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; N. 13269/2191M BITONTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - in particolare, la gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente - risulta esaustiva e immune da vizi censurabili in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/