Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Valentino Ahmetovic inadmissible because its grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. Ahmetovic challenged the conviction for resistance under Article 337 of the Penal Code and the sentencing reduction, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. The court ruled that such repetitive arguments are not permitted in a final review proceeding, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC VALENTINO nato a PIACENZA il 15/03/1989 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentino Ahmetovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla ritenuta configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, sia in odine alla misura della riduzione accordata per le generiche, riconosciute non nella loro massima estensione con argomentare che rende la relativa valutazione di merito immune a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.