Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing manifestly unfounded arguments on elements and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft under Article 337 of the Penal Code, arguing the elements were not met and that substitute penalties were not applied. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly requalified the offense and provided sound reasoning regarding both the objective and subjective elements of the crime, as well as the lack of a positive prognosis for substitute penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 336 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds for challenging the conviction are manifestly unfounded and do not confront the correct and non-illogical arguments of the court of first instance regarding the constitutive elements of the crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAMPRESE LUCA nato a CASTELLAMONTE il 11/07/1983 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; n. 12495/25 ALLAM PRESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del Giudice di merito, che, riqualificando l'originaria contestazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo a), ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo (v. in particolare pag. 4), con argomentare puntuale e giuridicamente estraneo a vizi;
Ritenuto che il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, oltre che riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello, è altresì manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni con cui il giudice di merito, alla luce dei precedenti anche specifici e recenti, nonché della personalità dell'imputato, non ha ritenuto di poter formulare una prognosi positiva di adempimento delle relative prescrizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis