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Ordinanza — n. 32434/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as generic without specific omitted elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32434/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding the crime under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal's argument was merely generic and failed to identify specific omitted elements necessary for a different favorable outcome.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the omitted elements required for a different judicial decision.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal grounds Article 385 penal code inadmissible appeal procedural costs corrispondenza con il difensore intervenuta prescrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUDO NICOLAS nato a TORINO il 22/12/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 R.G.N. 12465/25 PALUDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la mancanza della motivazione, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il idente