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Ordinanza — n. 32432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction due to lack of prescription and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud. The defense argued for prescription expiration and a re-evaluation of evidence, but the court found the statute of limitations had not yet run and the appeal sought a substantive merit review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 5 d. Igs. n. 74/2000; Art. 17, comma 1 bis, d. Igs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the conviction for tax fraud based on prescription or alternative evidence assessments are inadmissible if the statute of limitations has not expired and the appeal seeks a re-evaluation of facts outside the scope of the legality review.

Parole chiave

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tax fraud conviction statute of limitations legality review inadmissible appeal procedural costs dichiarazione dei redditi complicità in sottrazione d'imposta elusione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 5 del d.
Art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000
74 del 2000, è manifestamente infondato, computandosi il termine massimo del predetto reato in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019
Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICAKOVA VERONIKA nato a LEVICE il 10/06/1982 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'Il novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 21 giugno 2022, previa declaratoria di estinzione del reato di bancarotta semplice, ha rideterminato in anni 1 di reclusione la pena (di cui è stata revocata la sospensione condizionale) a carico di Veronika Cicakova, ritenuta colpevole del residuo reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000. Fatto commesso in Agrigento il 30 settembre 2015. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, è manifestamente infondato, computandosi il termine massimo del predetto reato in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l'omessa dichiarazione all'anno 2014, il termine prescrizionale matura il 31 dicembre 2025, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2015 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni della prescrizione massima, ma anche il termine dilatorio di 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (cfr.

Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), con la conseguenza che, alla data di emissione della sentenza impugnata, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 non era decorso, né tantomeno lo è ora. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa, in termini sovrapponibili, censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, sono parimenti manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la New Cash and Carry s.r.I., di cui la Cicakova è stata legale rappresentante all'epoca dei fatti, non ha presentato la dichiarazione dei redditi riferita al 2014, pur essendovi tenuta, con un'iva evasa pari a 106.570,38 euro, avendo la Corte di appello sottolineato, con considerazioni pertinenti, la coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell'imputata, rimaste prive di seria smentita, e ciò anche rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, adeguatamente argomentata dai giudici di merito (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il